1. E’ costituita un’Associazione culturale, apolitica e aconfessionale, senza scopo di lucro denominata “GRUPPO ITALIANO FRATTURA (IGF)” con sede legale come definito nell’art. 17.

  2. Finalità dell’Associazione sono: 1) diffondere e promuovere, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro espressamente formati, studi ed esperienze sui fenomeni connessi con la “Frattura” e l’“Integrità Strutturale”; 2) promuovere studi e suggerire proposte sulla normativa relativa a prove su materiali e strutture le quali abbiano attinenza con tale campo della scienza, collaborando anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro aperti con gli Enti preposti alla unificazione; 3) mantenere i contatti e collaborare con enti esteri che perseguano le stesse finalità e con enti italiani che per la loro attività si trovino ad affrontare temi specifici dei campi suddetti o ad essi collegati; 4) organizzare congressi (almeno ogni 2 anni), incontri, conferenze, dibattiti, corsi sui temi interessanti i fenomeni della frattura e dell’integrità strutturale e curare la pubblicazione degli Atti di convegni, bollettini, riviste, etc.; 5) esercitare ogni altra attività in accordo con i fini statutari.

  3. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi costituiti con eccedenze di bilancio nonchè da eventuali donazioni, lasciti e contributi da parte di Enti e di privati purchè non vincolati, a giudizio del Consiglio di Presidenza (Art. 5), a condizioni incompatibili con gli scopi dell’Associazione. Le entrate dell’Associazione saranno costituite dalle quote sociali, dalle eccedenze eventualmente derivanti dall’organizzazione di convegni, da elargizioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati, nonchè da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

  4. I soci possono essere ordinari od onorari. Può essere iscritto all’Associazione quale socio ordinario ogni persona fisica, cittadino italiano o straniero, che ne condivida gli scopi e le finalità. L’ammissione dei soci ordinari ha luogo su domanda della persona interessata al Segretario, e la sua accettazione ha decorrenza immediata. Sono considerati dimissionari i soci ordinari in arretrato con il pagamento della quota sociale di due anni. Possono essere nominati soci onorari eminenti personalità con particolari meriti nel campo della frattura e dell’integrità strutturale. La nomina a socio onorario è deliberata con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, in seguito a proposta unanime del Consiglio di Presidenza. I Soci onorari fanno parte dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Presidente e delle altre cariche sociali.

  5. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci b) il Presidente c) il Vice Presidente d) il Consiglio di Presidenza e) il Segretario f) il Tesoriere g) il Collegio dei Revisori dei Conti h) il Collegio dei Probiviri i) il Coordinatore del sito web dell’associazione l) Il Direttore della rivista IGF Gli organi sociali di cui ai commi b), d), g), h) sono eletti dall’Assemblea dei Soci. La votazione avverrà mediante scrutinio segreto ed ogni Socio potrà indicare un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti dell’organo oggetto della votazione. Gli organi sociali di cui ai punti c), e) ed f) sono eletti dal Consiglio. Gli organi sociali di cui ai commi da i) ad l) sono nominati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. L’anno sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio di ogni anno.

  6. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno preferibilmente entro il mese di luglio. E’ competenza dell’Assemblea ordinaria: a) fissare le linee generali dell’attività dell’Associazione b) discutere ed approvare la relazione annuale ed i bilanci annuali consuntivi. c) eleggere gli organi sociali (vedi Art. 7, 8, 11, 12) d) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di Presidenza e) fissare i canoni sociali annuali Hanno diritto al voto i Soci onorari ed i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Assemblee straordinarie vengono convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio di Presidenza o di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci onorari od ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. Qualora la richiesta di convocazione verta su proposte di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione (Art. 15), essa dovrà essere sottoscritta da almeno un quarto dei Soci oppure dall’unanimità del Consiglio di Presidenza. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere convocata con l’indicazione dell’ordine del giorno, con un preavviso di almeno un mese. Detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica certificata, raccomandata a mano con firma di ricevuta o altri mezzi similari, purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e sia, in ogni caso, garantita la prova dell’avvenuta spedizione. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, e l’elenco delle materie trattate, nonché la data per l’adunanza di seconda convocazione, nel caso in cui in prima convocazione non risulti legalmente costituita. E’ di competenza esclusiva dell’Assemblea straordinaria deliberare sugli argomenti stabiliti dalla legge (modifiche statutarie o scioglimento dell’Associazione). L’Assemblea, ordinaria oppure straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci. In mancanza del numero legale, si riunisce in seconda convocazione anche lo stesso giorno, in ora diversa, e può deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti, purchè ciò sia esplicitamente dichiarato nell’avviso di convocazione. I Soci possono essere rappresentati mediante delega scritta. Ogni partecipante all’Assemblea può disporre di non più di una delega. Ogni deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria viene presa a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega (nel computo della maggioranza sono esclusi gli astenuti), ad eccezioni delle votazioni riguardanti modifiche di Statuto o scioglimento dell’Associazione (Art. 15) che devono essere prese a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

  7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede alle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea, redige, in collaborazione con il Consiglio di Presidenza, la relazione annuale, cura che le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio abbiano pratica esecuzione, fissa l’ordine del giorno dell’Assemblea e del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o del 10% (dieci per cento) dei soci. Inoltre, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, nomina il coordinatore del sito web dell’associazione ed il Direttore della rivista IGF. Il Presidente sovrintende direttamente alle attività del coordinatore del sito web IGF e del Direttore della rivista IGF. In caso di assenza o di impedimento, ne assume l’ufficio il Vicepresidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età. Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea a maggioranza semplice e dura in carica quattro anni. La carica del Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità nell’Associazione. Il Presidente può anche essere eletto mediante acclamazione dall’unanimità dell’Assemblea dei Soci. L’Assemblea ordinaria può deliberare la decadenza del Presidente su proposta della maggioranza dei Consiglieri, oppure della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea. La proposta diviene esecutiva se approvata da una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

  8. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da 8 (otto) membri soci eletti dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di parità risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità nell’Associazione. Venendo a mancare uno o più Consiglieri , si provvede chiamando a far parte del Consiglio il primo dei non eletti. Nella prima riunione il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio di Presidenza delibera in merito a tutte le questioni non riservate all’Assemblea dei Soci, esegue le deliberazioni dell’Assemblea, collabora con il Presidente nella stesura della relazione annuale, redige i bilanci, amministra il patrimonio dell’Associazione, vigila sul rispetto dello Statuto, propone all’Assemblea dei Soci la nomina di Soci onorari, predispone eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e si avvale di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio potrà di volta in volta delegare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinate funzioni e deliberare sull’organizzazione di gruppi di lavoro su temi specifici. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno una volta ogni semestre ed ogni qualvolta il Presidente stesso od almeno due dei membri lo richiedano. Le riunioni sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio (determinata a meno delle assenze giustificate) e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

  9. Il Segretario tiene i verbali di tutte le riunioni, tiene aggiornato l’elenco degli iscritti dell’Associazione, si occupa della corrispondenza e della diffusione delle notizie riguardanti l’attività dell’Associazione, coordina l’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio.

  10. Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite dell’Associazione e ne cura la contabilità, raccoglie le quote di iscrizione, provvede al pagamento delle spese, predispone annualmente il bilancio consuntivo che viene sottoposto all’esame del Consiglio di Presidenza e da questo ai Revisori dei Conti ed all’Assemblea dei Soci; è custode del patrimonio dell’Associazione. Il Consiglio, mediante deliberazione all’unanimità dei presenti, può delegare il Tesoriere alla gestione diretta del patrimonio dell’Associazione. Qualunque operazione dovrà comunque essere preventivamente sottoposta al Consiglio di Presidenza ed approvata anche per via telematica. Tale delega potrà essere ritirata in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio (maggioranza semplice dei presenti).

  11. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri Soci eletti dall’Assemblea dei Soci. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi hanno l’incarico specifico di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, le cifre relative alle entrate ed alle uscite, nonchè quello di accertare l’esattezza del bilancio consuntivo e di redigere una relazione al Consiglio di Presidenza per la presentazione all’Assemblea prima dell’approvazione del bilancio.

  12. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea dei Soci fra coloro che abbiano fatto parte nel passato del Consiglio di Presidenza e che non facciano parte del Consiglio di Presidenza in carica. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Probiviri eleggono fra di loro un Presidente. Essi hanno compiti di ispezione e controllo sull’osservanza delle norme statutarie e ad essi viene demandato il compito di dirimere e/o istruire le controversie sulle questioni sociali prima di ricorrere all’Assemblea.

  13. Il Coordinatore del sito web dell’Associazione viene nominato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza e può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Presidenza. Il Coordinatore sovrintende le attività del webmaster (identificato dal Consiglio), la pubblicazione del materiale disponibile nel sito ed i necessari aggiornamenti, proponendo al Consiglio eventuali modifiche della struttura del sito, la pubblicazione di nuove sezioni e di nuovi servizi. Il Coordinatore, inoltre, gestisce l’invio della Newsletter, o di qualunque altra forma di comunicazione con i Soci, su testo elaborato dal Presidente oppure, in subordine, dal Segretario. Il Coordinatore, infine, cura direttamente qualunque altra forma di interazione dell’Associazione su web. Il mandato di Coordinatore può essere revocato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio.

  14. La rivista IGF è di proprietà del Gruppo Italiano Frattura: i diritti di proprietà vengono esercitati direttamente dal Presidente. Il Direttore della rivista IGF viene nominato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza e può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Presidenza. Il Direttore deve essere iscritto all’Ordine dei giornalisti della regione di residenza. Il Direttore della rivista cura il coordinamento della struttura organizzativa della rivista e sovrintende all’intero processo editoriale ed è responsabile della sua pubblicizzazione. La pubblicazione della rivista sul sito web avviene in collaborazione con il Coordinatore del sito web. L’eventuale inserimento di un numero della rivista IGF all’interno di supporti digitali collegati a qualche iniziativa IGF viene effettuato in collaborazione con l’organizzatore locale dell’evento. Il mandato di Direttore della rivista può essere revocato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio.

  15. Le modifiche di Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione vanno inserite all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria allo scopo convocata. L’Assemblea delibera su di esse secondo la maggioranza stabilita dalla legge dei Soci presenti aventi diritto al voto. In caso di decisione di scioglimento, l’Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’eventuale patrimonio sociale sarà devoluto in favore di altre Associazioni o di Enti senza fini di lucro aventi scopo culturale.

  16. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese, da corrispondersi previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

  17. La sede legale dell’Associazione è fissata presso il Presidente pro-tempore. La sede operativa dell’Associazione è fissata presso il Segretario pro-tempore.

  18. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile vigente.